Il DUVRI, questo sconosciuto

Dispositivi luminosi ed acustici della motoscopa di Euroservices per minimizzare i rischi
 
Nato dalle ceneri della famosa “Legge 626” (in realtà era il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 nr. 626) che è stata abrogata dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81) il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze è obbligatorio quando un’azienda incarica un’organizzazione esterna o lavoratori autonomi di svolgere servizi o forniture al suo interno.
 
In questo caso è sempre possibile avere “ … interferenze … “ i cui “ … rischi … “ vanno “ … valutati … “ e contestualmente vanno presi i provvedimenti adeguati; queste informazioni sono accolte in un “ … documento … “ dalle caratteristiche ben precise, che viene redatto dall’azienda appaltante e sottoscritto dalle organizzazioni esterne / lavoratori autonomi esterni.
 
Facciamo l’esempio di un appalto di pulizia continuativo per uno stabilimento produttivo: il rischio di interferenza è la collisione materiale tra i transpallet dell’appaltante e le motoscope della ditta di pulizie. La valutazione prevede che il rischio non è eliminabile ma può essere ridotto dotando tutti i mezzi di dispositivi luminosi ed acustici, oltre che con addestramento specifico delle maestranze. L’azienda appaltante prepara il DUVRI con queste informazioni e lo invia alla ditta incaricata; il documento firmato dall’appaltatore è parte integrante del contratto di appalto.
 
Casi di servizi o forniture da parte di esterni in cui il DUVRI non è necessario:
 
-          Per i cantieri temporanei e mobili, se sono stati sottoscritti il Piano per la Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza
-          Per le sole attività di trasporto da / per lo stabilimento consistenti nella mera fornitura di materiali o attrezzature
-          Per le sole attività intellettuali
-          Per le attività "a bassissimo rischio" di infortuni per tutti i lavoratori (appaltante ed appaltatore), purchè un soggetto esperto e formato sia stato incaricato di sorveglianza e coordinamento
-          Se le attività hanno una durata complessiva inferiore a cinque giorni – uomo purché a bassissimo rischio; il DUVRI resta obbligatorio indipendentemente dalla durata della prestazione in caso di attività rischiose come quelle dei c.d. “Spazi Confinati”, lavori in quota, atmosfere pericolose, materiali contaminanti e simili
 
Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative sono elevate: basti pensare l’arresto da 2 a 4 mesi e l’ammenda fino a oltre 7.000 Euro se all’interno dell’azienda operano addetti della ditta appaltatrice senza DUVRI. Nei casi più gravi può essere irrogata la sanzione della Sospensione dell’Attività Imprenditoriale ex Art 14 del già citato D. Lgs. 81 / 2008.
 
In ogni caso la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto di appalto.
 
La vigilanza sulla regolarità del DUVRI spetta all’ASL con il Servizio di Prevenzione di Igiene e Sicurezza degli Ambient di Lavoro (SPISAL) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che sono investiti di Competenza Generale in materia di vigilanza sul rispetto delle normative sulla salute e sicurezza del luogo di lavoro dal summenzionato D. Lgs 81 / 2008.
Sempre con il TUSL sono state create le Commissioni Provinciali / Regionali di Coordinamento oltre agli organi centrali presso il Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro.
 
Nota Bene: il DUVRI non è un sostitutivo della c.d. "Patente a Crediti per i Cantieri" cui l'Art. 27 del Testo Unico della Sicurezza del D.L. 19 / 2024
 
C.B. settembre 2024
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