Patente a Crediti per i Cantieri
Istituita con l'Articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza contenuto nel Decreto Legge 19 / 2024, la norma rende obbligatorio dal Primo Ottobre 2024 la registrazione di tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri mobili o temporanei tipici dell’attività edile.
Tutti i lavoratori autonomi e le imprese che operano in cantieri mobili come definiti nell'Articolo 88 comma 1 lettera A sono tenuti a dotarsi di "Patente a Crediti" mediante registrazione al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; la registrazione può essere fatta direttamente o tramite delegato.
Per il rilascio del Codice Univoco di Registrazione è necessario essere in possesso di:
- iscrizione alla Camera di Commercio
- adempimento degli Obblighi di Formazione
- documento unico di regolarità contributiva a.k.a. DURC
- documento di valutazione dei rischi (DVR)
- documento unico di regolarità fiscale (DURF)
- designazione del RSPP se previsto
Nel periodo transitorio dl primo al 31 ottobre 2024 è ancora possibile operare in regime di autocertificazione spedendo una PEC all’ispettorato del lavoro competente. Dal primo novembre 2024 non è più possibile operare senza il codice univoco.
Come per la patente di guida stradale, l’impresa o il lavoratore autonomo riceve una dotazione base di 30 crediti alla registrazione sul portale. I crediti possono aumentare fino a 100 se vengono messi in campo comportamenti virtuosi (corsi di formazione, investimenti in materia di sicurezza …) e/o trascorrono dei periodi senza sinistri o sanzioni.
Allo stesso modo il punteggio può essere decurtato in caso di mancanze o di sinistri. Al di sotto di 15 punti l’impresa o il lavoratore autonomo non può più accedere a nuovi cantieri sino a che non viene raggiunto il punteggio minimo; è sempre consentito continuare ad operare sui cantieri esistenti dove l'impresa o il lavoratore autonomo ha già completato il 30% del contratto in valore.
I caso di irregolarità gravi, dichiarazioni mendaci o infortuni con morte / invalidità come conseguenza a colpa grave la Patente a Crediti può essere Sospesa o Revocata dall’Ispettorato del Lavoro
Sono esentati dall’obbligo della Patente a Crediti i soggetti che, pur fisicamente presenti nei cantieri, appartengono alle seguenti categorie:
- i professionisti che effettuano solo attività di natura intellettuale
- le aziende che forniscono solo componenti o materiali senza attività in cantiere
- le imprese già certificate con l’Attestato SOA di categoria III o superiore
Sono previste sanzioni pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiori a 6.000 Euro in caso di attività in cantiere da parte di soggetti privi della Patente a Crediti o con punteggio inferiore al minimo.
C.B. ottobre 2024